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LA BUONA SCUOLA: ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ATTUAZIONE DELLA “LEGGE n° 107/2015”

L'articolo riprende, in sintesi, alcune parti della legge sulla buona scuola per rendere un servizio a chi ne vuole sapere di più o vuole capirci qualcosa. E' una sorta di prontuario utile per tutti. Servizio a cura di Antonio Caccavale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)- 01.09.2015

logo-pof Piano Triennale dell'Offerta Formativa
da predisporre entro il mese di ottobre
Entro il mese di ottobre l'istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, predispone il Piano triennale dell'offerta formativa. Il piano delinea l'identità culturale e progettuale dell'Istituto e ne rende nota la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Il piano indica gli insegnamenti e le discipline in funzione:
a) del fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità;
b) del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;
c) del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal Consiglio d'istituto.
A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, il dirigente scolastico, per la copertura dei posti vacanti e disponibili (prioritariamente posti comuni e di sostegno) dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, tenendo anche conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi delle norme vigenti.
In coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, i relativi incarichi conferiti ai docenti hanno durata triennale. Ai fini del conferimento degli incarichi, il dirigente scolastico dovrà tenere conto del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali del docente e, se lo riterrà necessario, anche delle risultanze che scaturiscono da apposito colloquio.
Le scuole secondarie di secondo grado possono introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Tali insegnamenti potranno essere attivati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.
Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e può attuare iniziative dirette all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti. È opportuno individuare forme di incentivazione degli studenti attraverso la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. È il caso di ricordare quanto prevede l'articolo 54 del summenzionato decreto: "Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48 (dello stesso decreto n.d.r.), i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti".

scuola lavoro Alternanza scuola lavoro
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola‐lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
L'alternanza scuola‐lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola‐lavoro si può realizzare anche all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola‐lavoro.
Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale.

 

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