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ESAMI DI STATO: CONSIDERAZIONI A PROPOSITO DEL COMPENSO DEI COMMISSARI INTERNI
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03 Feb 2014
- Scritto da Antonio Caccavale
Antonio Caccavale – 03.02.2014 - C'è una vicenda che si trascina da qualche anno, dovuta alla cocciutaggine di certi dirigenti scolastici e di certi dirigenti amministrativi che dimostrano, spesso, di non leggere o, peggio, di non capire ciò che leggono, a dispetto della chiarezza con cui molte norme sono scritte. A peggiorare la situazione ci si è messa, nel mese di novembre del 2012, la direttora generale del Ministero della Pubblica Istruzione, dott.ssa Carmela Palumbo, che, in risposta a certi quesiti pervenuti da parte di non si sa bene quanti dirigenti scolastici poco avvezzi alla lettura attenta, ritenne di emettere una nota a chiarimento dei compensi spettanti ai commissari interni. Quella nota, la numero 7321 del 13/11/2912, stravolse in toto le norme in vigore, col non taciuto intento di consentire allo Stato di risparmiare un po' di soldini ai danni dei docenti. Quali sono le spettanze a cui, secondo le norme in vigore, mai modificate, hanno diritto i docenti che svolgono la funzione di commissari interni su due classi? Il lettore interessato abbia la pazienza di leggere quanto segue.
Nella summenzionata nota della direttora generale, si legge che "Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale (trattasi del Decreto Interministeriale 24 maggio 2007), si precisa che al commissario interno spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un'unica commissione. Viene attribuito un ulteriore compenso aggiuntivo solo nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi della medesima commissione".
Se si legge con un minimo di attenzione quell'articolo e quel comma, è del tutto evidente che quanto contenuto nel virgolettato precedente sembra frutto della libera interpretazione del Direttore generale Carmela Palumbo, in quanto il comma 1 dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 recita testualmente:
"Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfetario, per la quota riferita alla funzione di cui alla Tabella 1 – Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi".
Per capire che cosa non convince in questa storia è opportuno rileggere le norme che hanno prima istituito l'attuale formula dell'Esame di Stato e poi apportato modifiche, che non hanno mai riguardato la materia relativa ai compensi. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai commissari interni è sufficiente fare riferimento al citato Decreto Interministeriale del 2007 e alla legge 425 del 10 dicembre 1997.
Infatti, il Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 parla di "classi/commissione" (e per classi/commissione si è sempre voluto intendere le singole classi che fanno parte di una medesima commissione) in perfetta coerenza con quanto è scritto nella legge 10 dicembre 1997, n. 425, istitutiva del nuovo esame di Stato che, al comma 2 dell'articolo 4 dice: "Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro (...)". La legge 425/97, utilizza il termine "Commissione" col chiaro intento di riferirsi a una singola classe, tanto è vero che stabilisce che "Ogni due commissioni (intendendo col termine commissioni ogni singola classe) d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni: quello che avviene tutti gli anni fin dall'entrata in vigore di quella legge.
Alla luce di quanto fin qui osservato appare chiara la forzatura del direttore generale che ha voluto trovare nel quadro A della tabella 1 allegata al Decreto Interministeriale del 2007 una sua, personale soluzione alla necessità di conseguire un risultato contabile a beneficio dello Stato.
Quanto al Quadro A della Tabella 1 annessa al citato Decreto (e a quelli precedenti) occorre precisare che in esso viene riportato il compenso di 399 euro correlato alla funzione spettante a un commissario interno. Ma quella funzione, nel rispetto di quanto lo stesso Decreto dice e di quanto è scritto nella legge 425/97, non può che intendersi in riferimento ad una sola classe/commissione.
Per i commissari esterni la stessa tabella 1 stabilisce un compenso di 911 euro correlato alla funzione. È il caso di ricordare che mentre i commissari esterni sono sempre nominati per svolgere la funzione su due classi/commissione, un commissario interno potrebbe trovarsi nella condizione di essere nominato solo per la classe/commissione di cui è stato docente durante l'anno scolastico; questo spiega bene il motivo per il quale a quel commissario andrebbe riconosciuto una sola volta il compenso forfetario correlato alla funzione. Non è, comunque, possibile trascurare il fatto che non sono pochi i docenti che, avendo insegnato la propria disciplina su due classi quinte, vengano scelti come commissari interni per entrambe le classi/commissione. La legge 425/97 appare molto chiara laddove afferma che "Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfetario, per la quota riferita alla funzione di cui alla Tabella 1 – Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi". Inoltre, non è raro il caso che un commissario interno, oltre a svolgere la funzione di commissario su due classi/commissione, ha svolto la stessa funzione su un'altra classe/commissione (di altra Commissione, diremmo noi) e in quel caso la legge 425/97 parla chiaramente di un ulteriore compenso aggiuntivo, fissando un limite ben preciso laddove dice che a un commissario interno non possono essere riconosciuti più di due compensi aggiuntivi.
L'interpretazione della direttora generale, insomma, appare del tutto irrispettosa delle norme contenute nella legge istitutiva del nuovo esame di Stato e nel Decreto Interministeriale del 2007.
Infine, quanto afferma la dott.ssa Palumbo nella sua nota può arrivare a produrre delle stranezze di non poco conto: se un commissario interno dovesse essere nominato per quella funzione su due classi di due diverse commissioni (solo in un caso del genere, dunque) si dovrebbe corrispondere allo stesso due volte il compenso forfetario. La stessa funzione svolta su due classi di una medesima commissione non darebbe diritto al doppio compenso.
Con quale conseguenza? Non si può escludere che, per aggirare l'ostacolo dell'unico compenso per quei docenti che dovessero svolgere la loro funzione su due classi della stessa commissione, non pochi insegnanti potrebbero essere scelti come commissari su due classi di due diverse commissioni (docenti di lingua straniera, di diritto, di scienze, di educazione fisica, ecc,).
In questo caso, mentre lo Stato sarebbe tenuto a pagare il doppio compenso, non poche difficoltà si troverebbero a dover affrontare i presidenti di Commissione per assicurare una ordinata organizzazione del lavoro delle commissioni.
Tutto quanto fin qui esposto, chi scrive lo ha comunicato, nella primavera dello scorso anno, ai sindacati e ai partiti politici presenti in parlamento, senza che nulla sia intervenuto perché il ministero si decidesse ad annullare quella nota che si configura come un vero e proprio attentato allo Stato di diritto. Si è saputo che il Ministero ha riconosciuto gli errori contenuti in quella nota, ma nulla di più.
La questione fu sollevata anche da un'insegnante che ritenne di rivolgersi al giudice del lavoro di Salerno. Quel giudice del lavoro ha pronunciato la sua sentenza il 27 novembre 2013, dando ragione al ricorrente e condannando il Miur. Nonostante la sentenza i docenti che, l'anno scorso, avrebbero avuto diritto a due compensi, non si sono ancora visti riconoscere quel diritto. Pare che il problema sia nella copertura finanziaria. Ma il giudice del lavoro, in merito alla copertura, nella sua sentenza è molto chiaro quando scrive che "la necessità di contenere i costi (...), anche condivisibile, non consente comunque di superare il dettato della norma, art. 3 comma 1 del decreto interministeriale 24 maggio 2007.
Non vorremmo che, anche per quest'anno, non si sia tenuto conto di quanto, con una sua legge, lo Stato ha stabilito di dover corrispondere ai docenti che saranno impegnati, come commissari interni, su due classi facenti parte della stessa commissione.