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Piccole Medie Imprese

NOTIZIARIO PMI Italia International di giugno 2014

Salvatore GuerrieroDiritto Commerciale
Antitrust, nuove regole per il rating
Con deliberazione del 5 giugno 2014, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 140/2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) modifica da luglio 2014 il regolamento del 2012 per la classificazione delle imprese in regola.
Il rating di legalità, con un massimo di tre stelle, vale percorsi agevolati in molti ambiti, come nella concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni.
Deve essere richiesto, con il modello ad hoc, telematicamente attraverso il sito Agcm, che risponderà entro 60 giorni. I cambiamenti del nuovo regolamento L'accesso al credito bancario sarà ancor più facile per le imprese: che implementeranno il controllo di conformità delle attività aziendali in base al modello organizzativo del dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società); iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list); che abbiano aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria; che abbiano previsto clausole di mediazione nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie.
Acquisterà punteggio chi farà uso di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge. La classificazione riguarderà anche le imprese affidate a un custode o amministratore giudiziario per la continuazione o la ripresa dell'attività produttiva.
Infine, l'Antitrust ha stabilito un "più" - la forma di punteggio del rating - per chi denuncia all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia reati citati nel regolamento, come minacce e intimidazioni a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori.
(ItaliaOggi, p. 41 - Un rating di legalità doc – Galli)

Diritto Internazionale | Lavoro
Giustizia Ue. Tutela riconosciuta ai casi di disoccupazione involontaria
La tutela di cui all'articolo 7 della Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è stata riconosciuta anche ad una donna in stato di gravidanza, che per la sua condizione non può lavorare (diritto di soggiorno conferito a lavoratore subordinato).
Sebbene le disposizioni comunitarie non si riferiscano esattamente al caso delle limitazioni fisiche legate allo stato di gravidanza o al periodo immediatamente successivo al parto, sulla base della consolidata giurisprudenza Ue, la gravidanza non può essere assimilata ad una patologia cosicché lo status di "lavoratore" può essere riconosciuto anche ad una donna incinta che abbandona temporaneamente la sua occupazione.
Status di "lavoratore" anche alla donna incinta Al fine di rafforzare il diritto delle lavoratrici in gravidanza e riconoscere loro la libertà di circolazione nello spazio Ue, la Corte di Giustizia con la sentenza del 19 giugno 2014, relativa alla causa C-507/12, fissa un principio generale secondo cui: se per un certo periodo di tempo un lavoratore non è effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, ma riprende il lavoro o ne trova un altro in un tempo considerato ragionevole, egli non cessa di far parte del mercato di lavoro e, dunque, ha diritto ad ogni indennità integrativa prevista dall'ordinamento interno dello Stato ospite a vantaggio dei propri lavoratori.
Tale tutela, a maggior ragione, si deve applicare ad una donna che abbia cessato di lavorare o abbia interrotto la ricerca di un'occupazione a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e la periodo successivo al parto. La donna non perde la qualifica di "lavoratore", purchè la stessa riprenda il suo lavoro o ne trovi un altro entro un tempo ragionevole dopo la nascita di suo figlio. Analogamente ha diritto a presentare, per il periodo di assenza dal lavoro, la domanda di indennità integrativa del reddito.
(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 46 - Status di lavoratore all'inabile «a tempo» - Castellaneta - www.giustizia-amministrativa.it)

Fisco
Dogane. Estensione dello sdoganamento in mare alle merci
Per velocizzare le operazioni di uscita delle merci dai porti, l'Agenzia delle Dogane ha esteso la procedura di sdoganamento in mare anche alle dichiarazioni di merci in transito. Lo si apprende dalla nota prot. 63077/14 del 16 giugno, che sostituisce integralmente la precedente nota n. 121784 del 25 ottobre 2013, che aveva già introdotto sperimentalmente la procedura di pre-clearing per effettuare la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito rispetto all'arrivo della nave.
Procedura di pre-clearing. Con le semplificazioni introdotte dallo Sportello Unico Doganale, che consentono la presentazione della dichiarazione prima del rilascio del nulla osta di competenza di altre Amministrazioni, la suddetta procedura di pre-clearing è stata rivista con lo scopo di estenderla anche alle merci dirette nei porti italiani.
Così le Dogane dettano ora le prime istruzioni per l'attivazione in via sperimentale dello sdoganamento in mare anche alle dichiarazioni di merci in transito, ricordando che tutto ciò è possibile a condizione che: nelle stesse, siano indicate informazioni non obbligatorie secondo le disposizioni comunitarie.
In particolare, la dichiarazione telematica per uno dei regimi all'importazione deve essere inviata con il messaggio IM, indicando nel campo 15 – pre-clearing il valore "1" e riportando, tra gli altri dati, il codice di nomenclatura combinata delle merci e la partita di A3 generata dal Manifesto delle merci in arrivo.
In tal modo, è possibile consentire la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo ed estenderla anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza da parte di Amministrazioni per le quali è attiva l'interoperabilità nell'ambito dello Sportello Unico Doganale.
Gli uffici doganali avranno così tutti gli elementi per valutare, in modo standardizzato, se disporre il fermo e il controllo del carico oppure se lasciare libero transito alle merci sdoganate. Ogni irregolarità nell'eseguire la procedura potrà essere sanzionata in base alle disposizioni di legge previste per ciascun caso concreto, oltre che con la sospensione di utilizzare la procedura di sdoganamento in mare.
(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 45 - Dogana veloce anche per i transiti - Santacroce, Sbandi)

Fisco | Immobili
Pacchetto semplificazioni sul tavolo del CdM
E' al vaglio del CdM il pacchetto sulle semplificazioni, di attuazione della delega fiscale (legge 23/2014), che introdurrà il 730 precompilato. Molti gli ambiti degli interventi.
Misure per lo scambio con l'estero All'invio delle lettere d'intento, per ottenere l'esenzione dall'Iva, all'agenzia delle Entrate penserà l'esportatore abituale che dovrà consegnare la ricevuta di trasmissione al fornitore. Il fornitore, ottenuta la ricevuta, effettuerà l'operazione senza applicare l'Iva e riporterà nella dichiarazione annuale tutte le transazioni avvenute nei confronti degli esportatori abituali.
Novità per gli immobili Sussistono, al momento, due definizioni:
- una per il Registro, per cui sono di lusso gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;
- l'altra per le compravendite soggette a Iva, in tal caso non conta il catasto, ma la struttura dell'immobile (è di lusso la casa unifamiliare superiore a 200 metri quadrati o l'abitazione in un edificio non unifamiliare superiore a 240 metri quadrati).
Con il decreto in arrivo viene eliminata la doppia definizione di casa di lusso valendo la definizione catastale anche per l'Iva.
(Il Sole 24 Ore, p. 8 - Meno vincoli per chi opera con l'estero - Mobili, Parente)
(Il Sole 24 Ore, p. 8 - Prima casa di lusso: Iva sull'acquisto legata alla categoria - Dell'Oste - www.giustizia-amministrativa.it)

Lavoro
Modelli ASPI-COM e mini ASPI-COM: nuova procedura online
Con messaggio n. 5430 del 18 giugno 2014, l'INPS fa sapere di aver rilasciato una nuova procedura telematica che, oltre a consentire di comunicare telematicamente gli eventi riportati sui modelli ASPI-COM (Mod. SR137) e mini ASPI-COM (Mod. SR138), permette al beneficiario della prestazione di disoccupazione in ambito ASpI di comunicare:
- le variazioni di domicilio/residenza, di telefono, di email e delle modalità di pagamento riportate sulle domande di disoccupazione in ambito ASpI precedentemente inviate;
- le informazioni attinenti al reddito percepito da lavoro autonomo o parasubordinato.
A regime, le comunicazioni aventi ad oggetto gli eventi previsti dai modelli ASpI-COM (Mod.SR137) e mini ASpI-COM (Mod.SR138) dovranno avvenire esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- contact center integrato - n. 803164 da telefono fisso e n. 06164164 da cellulare;
- patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
E' comunque previsto un periodo transitorio di due mesi durante il quale continuerà ad essere ammessa la presentazione dei modelli ASPI-COM e mini ASPI-COM con le consuete modalità.
L'utente, per accedere all'applicazione d'invio delle comunicazione ASPI-COM attraverso il portale Internet dell'Istituto (www.inps.it), dovrà partire dal link "Al servizio del cittadino" e, dopo essersi autenticato con PIN, selezionare la funzione "Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito".
All'interno dell'applicazione occorrerà selezionare, in successione dal menu laterale a sinistra, le seguenti voci:
- "ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamento speciale Edilizia";
- "Comunicazioni ASPI-COM e mini ASPI-COM".
Il PIN con cui deve essere effettuata l'autenticazione al servizio deve essere di tipo "dispositivo"; in caso di invio di comunicazioni con PIN "non dispositivo", le stesse saranno comunque trasmesse e protocollate ma la loro trattazione non potrà essere completata fino a quando il PIN non assumerà carattere "dispositivo".