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Lavoratori fragili: Come funziona l’esenzione dal lavoro per rischio Covid

Circolare ministeriale sulla sorveglianza sanitaria anti-Covid nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili. Da Redazione PMI.It scritto il 7 Settembre 2020.

Visita medica e1414045807865Il Ministero del Lavoro e della Salute hanno emanato, il 4 settembre, una Circolare congiunta sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro sul contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 (l’influenza Covid-19), con particolare riguardo ai lavoratori fragili. Tali soggetti hanno infatti il diritto di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure specifiche, in presenza di patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, previa documentazione medica.

Non ci sono però automatismi: non basta essere over 55 per essere esentati. Non è rilevabile, secondo la Circolare, alcun legame automatico tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e l’eventuale condizione di fragilità.

Il punto chiave è piuttosto la comorbilità, che significa patologie messe particolarmente a rischio dalle conseguenze di una infezione da Coronavirus:

la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità (ovvero alla coesistenza di più patologie) che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

In pratica, alla luce dei dati sull’andamento di contagi e decessi (citati nella Circolare), il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni di salute rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero causare, in caso di contagio, «un esito più grave o infausto».

Quindi? quindi spetta al medico competente verificare eventuale condizione di fragilità, una volta valutate anche le mansioni di lavoro in base alle quali si dovrà esprimere un giudizio di idoneità.

La Circolare spiega come devono essere effettuate le visite mediche e come deve essere valutato il giudizio medico-legale ai fini dell’esenzione dal lavoro per le fasce a rischio.

Nel caso si esprima un giudizio di non idoneità temporanea (nei casi «che non consentano soluzioni alternative») – che fa scattare la richiesta di esonero dalle mansioni lavorative – è limitato ai casi «che non consentano soluzioni alternative», resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita medica, «anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura».

Tocca al datore di lavoro fornire al medico tutte le informazioni su mansioni, postazione e ambiente di lavoro, nonchè sulle misure di prevenzione adottate, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

Dove non è presente il medico aziendale (ad esempio in molte scuole che sono ambienti di lavoro particolarmente a rischio), su richiesta del dipendente sarà il datore che dovrà indirizzarlo all’INAIL oppure «alle aziende sanitarie locali o ai dipartimenti di medicinale legale e di medicina del lavoro delle università».