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IL CAD INFORMA LE IMPRESE: NEWS DI OTTOBRE DI PMI Italia International

PMIAgevolazioni | Lavoro |Antiriciclaggio | Attività Finanziarie

Diritto Internazionale | Fisco |Diritto Penale | Fisco |Diritto Penale

|Operazioni straordinarie |Immobili |Lavoro|

 

Agevolazioni | Lavoro
Al via le domande per il bonus occupazionale "Garanzia Giovani"
Facendo seguito alla circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, l'INPS, con messaggio n. 7598 del 9 ottobre 2014, ha comunicato che a decorrere dal 10 ottobre 2014, è accessibile il modulo telematico "GAGI" per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio occupazionale del Programma "Garanzia Giovani" e chiedere la prenotazione dell'importo spettante.
Poiché l'incentivo vale per le assunzioni effettuate dallo scorso 3 ottobre, l'Istituto ha chiarito che, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014, dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014.
Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.
Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre 2014, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.
Quest'ultimo criterio sarà applicato anche per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014, inviate dopo il 25 ottobre 2014.

ItaliaOggi, p. 42 - Da domani le domande per il bonus assunzioni – De Lellis - www.inps.it
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 48 - Da oggi le domande per il bonus - Prioschi - www.inps.it

Antiriciclaggio | Attività Finanziarie
Autoriciclaggio, punito anche il trasferimento di somme destinate a uso personale
Il Ddl sul rientro dei capitali dall'estero ha terminato il 9 ottobre la sua partita in Commissione finanze, dove l'esame sul progetto di legge si è concluso; il testo licenziato è successivamente approdato in Aula della Camera per la discussione, che precede il voto.
Trovato un accordo sull'emendamento Boschi, che si concentrava sulla nuova formulazione del reato di autoriciclaggio voluta dal ministero della Giustizia, nell'ultima giornata di lavoro in Commissione, è stato presentato un nuovo subemendamento, proposto da Luca Pastorino (Pd), che di fatto cambia completamente lo scenario di riferimento del reato, modificando il terzo comma del nuovo articolo 648-ter1 del Codice penale, appunto dedicato all'autoriciclaggio, e aggiungendolo al Dlgs 231/2001.

Autoriciclaggio con portata ampia
Nel testo dell'emendamento presentato dal Governo era esclusa la responsabilità nei casi in cui le fattispecie del reato di autoriciclaggio venissero destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
Con l'emendamento di ieri, lo scenario di riferimento dell'autoriciclaggio è destinato a cambiare profondamente, estendendosi anche all'autoconsumo.
La Commissione finanze, approvandolo, ha infatti esteso le sanzioni previste per il reato di autoriciclaggio anche alle società e, nello specifico, alla responsabilità amministrativa degli enti, applicando le disposizioni del Dlgs 231/2001, che prevede multe molto alte e pene interdittive per le imprese.
Con l'estensione del Dlgs 231 all'autoriciclagio, un amministratore che ha costituito fondi all'estero ne risponderà non solo in proprio, ma gli effetti si ripercuoteranno anche sulla società, sempre che non si riesca a dimostrare l'adozione di modelli organizzativi adeguati di prevenzione.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 41 - «Disclosure» a copertura allargata - Iorio
ItaliaOggi, p. 38 - Autoriciclaggio con extension – Bartelli eDotto.com – Edicola 9 ottobre 2014 - Voluntary disclosure rinviata, resta il nodo dell'autoriciclaggio – Moscioni
Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 41 - Autoriciclaggio «esteso» alle società - Galimberti

Diritto Internazionale | Fisco
Cessioni intraUe, la cancellazione dal Vies mantiene la non imponibilità
Nell'ambito di una cessione intracomunitaria, le prove esibite dal fornitore a cui è stata riconosciuta l'esenzione Iva non possono essere ritenute insufficienti in un secondo momento dall'amministrazione finanziaria, che, dunque, non può richiedere ulteriore documentazione basandosi sul fatto che l'autorità fiscale del paese di destinazione ha cancellato il numero di partita Iva del cliente con effetto retroattivo.
In altri termini la cancellazione dell'acquirente dal Vies con effetto retroattivo non fa diventare il fornitore comunitario debitore dell'Iva nel suo paese di origine.
A stabilirlo la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 9 ottobre 2014, relativa al procedimento C-492/13, sulla questione di una società bulgara che si era vista negare la non imponibilità a seguito di una cessione intracomunitaria.

Agli Stati membri le prove per l'esenzione
I giudici lussemburghesi specificano che per quanto riguarda le prove che i soggetti passivi sono tenuti a fornire per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta nelle cessioni IntraUe – in assenza di specifiche disposizioni nella direttiva Iva – sono gli stessi Stati membri a fissarle, ai fini di prevenire fenomeni di evasione ed elusione.
Tuttavia, nel farlo gli Stati membri devono rispettare i principi comunitari di "proporzionalità", di "certezza del diritto" e di "tutela del legittimo affidamento", che sono necessari per garantire il contribuente in buona fede, a meno che non si abbia una prova della sua partecipazione ad una frode avvenuta nel paese dell'acquirente.
È ovvio, quindi, che uno Stato che, dopo aver accettato i documenti esibiti dal fornitore per l'esenzione Iva a livello intraUe, richiede ulteriori prove al fornitore a seguito dell'accertamento di una frode commessa dall'acquirente – di cui il fornitore non poteva esserne a conoscenza – agisce proprio in contrasto con il citato principio di certezza del diritto.
Ne deriva che una eventuale irregolarità riscontrata sulla posizione dell'acquirente, che ha portato in un secondo momento alla sua cancellazione dai registri Iva, anche se con effetto retroattivo, non può comportare una responsabilità per il fornitore che non ha partecipato alla frode, ma che soprattutto ha agito diligentemente e in buona fede.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 42 - Vies, con la cancellazione resta la non imponibilità - Portale
ItaliaOggi, p. 39 - Cessione interne provate una volta - Rosati

Diritto Penale | Fisco - Omesso versamento Iva: non risponde l'ex rappresentante legale
Accolto, dalla Corte di cassazione, il ricorso presentato da un ex amministratore di Srl condannato, per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, dalla Corte d'appello per aver omesso di versare l'Iva – per più di 180.000 nell'anno 2006 – in base alla dichiarazione riportante la sua firma.

La Corte d'appello: generico potere rappresentativo
I giudici di secondo grado hanno affermato la responsabilità penale dell'ex amministratore in base al fatto che, sebbene non più legale rappresentante al momento della scadenza dell'obbligo fiscale, aveva ancora un generico potere rappresentativo della società, essendo ancora socio secondo lo statuto; in secondo luogo, in quanto firmatario della dichiarazione fiscale a cui emergeva il debito d'imposta, aveva un pregnante dovere di vigilare in ordine all'adempimento dell'obbligazione.

Contraria la Corte di cassazione
Per i giudici di Piazza Cavour – sentenza n. 42002 del 9 ottobre 2014 – le motivazioni contenute nella sentenza di secondo grado non hanno basi logiche.
In base al Dlgs 74/2000, la responsabilità penale per omesso versamento di imposte non può fondarsi su un genico potere rappresentativo del soggetto; così facendo, infatti, in caso di società di persone tutti i soci sarebbero penalmente responsabili per eventuali omessi versamenti.
E', quindi, necessario che il soggetto ricopra, nell'ambito societario, un ruolo "specificamente volto all'attuazione dei poteri tributari".
Inoltre, non è legittimo supporre che, di fronte alla nomina di un nuovo legale rappresentante della società subentrato a quello che ha sottoscritto la dichiarazione fiscale, che ometta il pagamento della relativa imposta, sia responsabile il precedente legale rappresentante non più in carica.
Di conseguenza, non può essere condannato per omesso versamento Iva l'ex legale rappresentante della società, pur se ancora socio e firmatario della dichiarazione da cui emerge il debito fiscale.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 42 - Iva, ex amministratori al riparo - Iorio

Diritto Penale | Operazioni straordinarie - Scissione "distrattiva" in caso di fallimento della società scissa
Il fatto che l'operazione di scissione sia legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2506-quater del Codice civile, non esclude che la medesima possa assumere un carattere di tipo distrattivo.
Non può negarsi, ossia, che la scissione possa assumere connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Rilevanza degli effetti pregiudizievoli per i creditori - Ciò che assume rilevanza, ossia, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali sia stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti "immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio" ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori nel caso si giunga all'apertura di una procedura concorsuale.
Nel dettaglio, le tutele normative previste dall'ordinamento per la posizione dei creditori rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o il pericolo di danno per le ragioni dei creditori della società scissa laddove venga dichiarato il fallimento di quest'ultima.

Ricerca dei beni e diminuzione delle garanzie di soddisfacimento - Per questi creditori, infatti, è ravvisabile il pregiudizio di dover ricercare i beni conferiti alle società beneficiarie. Inoltre, all'esito di questa ricerca, i medesimi potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i creditori delle società beneficiarie, con concreta possibilità che si riducano le potenzialità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese. E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 42272 del 9 ottobre 2014.

Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 49 - È bancarotta la scissione che distrae i beni dal fallimento – Porracciolo

Immobili - Mef e Abi, al via il Fondo di garanzia per la casa
Mef e Abi hanno siglato il "Protocollo d'intesa Fondo di garanzia prima casa", istituito con decreto interministeriale 31 luglio 2014.
Il nuovo strumento sostituisce e amplia il raggio d'azione del vecchio fondo "Giovani Coppie". Ne dà notizia il comunicato Mef n. 229 del 2014.

I mutui prima casa
Può partire, così, il Fondo per l'accesso al credito per la casa, con la concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro,per l'acquisto (ovvero l'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Si rivolge a coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con
altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Gli interessati devono rientrare in una delle seguenti categorie: giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
Banche/intermediari finanziari hanno 30 giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all'iniziativa, per erogare il servizio ai cittadini, a patto che la Consap, società del MEF gestore del Fondo,abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d'uso per l'accesso delle stesse banche all'infrastruttura telematica.
ItaliaOggi, p. 37 - Per i mutui primi casa arriva lo sblocco di 650 milioni di euro - rassegnasrtampa.gabetti.it

Lavoro - Giusta causa di licenziamento per chi lavora in costanza di malattia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21093 del 7 ottobre 2014, ha riconosciuto la legittimità della giusta causa di recesso intimata ad un lavoratore che, durante l'assenza per malattia, aveva prestato la propria attività gratuitamente presso il negozio di un familiare.
Seguendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la Suprema Corte ha così confermato che l'attività svolta dal dipendente, per lo più non in modo saltuario ma sistematicamente, al di là della gratuità o meno, è causa di licenziamento se pregiudica la pronta guarigione.
Ed infatti, nel caso di specie, il lavoratore era regolarmente presente presso il negozio di casalinghi del fratello, svolgendo attività - quali la sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l'assistenza ai clienti dell'esercizio commerciale – che erano in contrasto con la denunciata patologia osteoarticolare (cervicobrachialgia da ernia discale) ed anche con la dedotta depressione, atteso che l'attività di sorveglianza "antitaccheggio" comportava la necessità di una costante focalizzazione dell'attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute.
Ricorda infine la Corte che, nel caso di specie, grava sul datore di lavoro la prova circa lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, mentre grava su quest'ultimo la prova che tale diversa attività lavorativa sia compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti su di lui.

Trasporto aereo - Sezione Gestioni aeroportuali - Accordi del 1° ottobre 2014
In data 1° ottobre 2014 Assaeroporti e Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Uglta hanno siglato la sezione specifica Gestori aeroportuali del CCNLTrasporto aereo. L'efficacia degli accordi è subordinata all'esito del referendum dei lavoratori che dovrà essere indetto dalle organizzazioni sindacali.

No al riscatto parziale dei Fondi Pensione per i contratti di solidarietà
La COVIP, nel mese di settembre 2014, ha risposto ad un quesito posto da una società istitutrice di Fondi pensione aperti e di Piani individuali pensionistici, in merito alla possibilità di riscatto parziale della posizione individuale di previdenza complementare in caso di riduzione dell'orario di lavoro a seguito dell'applicazione di contratti di solidarietà.
La Commissione ricorda che il riscatto parziale, ex art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 252/2005 è ammesso nella misura del 50% della posizione individuale maturata:
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra dodici e quarantotto mesi;
-- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, CIGO e CIGS.
Quindi, l'ipotesi del collocamento in solidarietà non è espressamente contemplata dalla norma tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione.
Al fine di valutare, tuttavia, se la fattispecie in questione possa essere ricondotta per analogia a quelle summenzionate, la COVIP ha ricordato i suoi orientamenti interpretativi in forza dei quali il riscatto è stato considerato ammissibile ogniqualvolta intervenga, per l'aderente al fondo pensione, la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta dall'assoggettamento del lavoratore a una procedura di CIGO o CIGS, indipendentemente dalla durata della stessa (al pari di quanto avviene in caso di mobilità).
Inoltre, ricorda la Commissione, è stato ritenuto ammissibile il riscatto per la causale CIG, anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini per effetto della stessa CIG una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa.
Secondo i suddetti orientamenti, per legittimare il diritto al riscatto della posizione, la sospensione totale dell'attività lavorativa deve comunque perdurare per un arco di tempo significativo non inferiore a 12 mesi.
Infine, la COVIP sottolinea che è ritenuta ammissibile l'applicazione del citato art. 14, comma 2, lett. b), anche alle ipotesi del c.d. esodo incentivato (cessazione del rapporto di lavoro ex art. 4, Legge n. 92/ 2012).
In conclusione, però, il contratto di solidarietà non appare assimilabile né alle situazioni di CIG indicate nei citati orientamenti COVIP, né a quella di mobilità, in quanto nei contratti di solidarietà, l'attività lavorativa dei dipendenti interessati non è totalmente sospesa ma subisce solo una riduzione di orario, per cui gli aderenti destinatari degli accordi di solidarietà non possono esercitare la facoltà di riscatto parziale.

CCNL Chimica-Ceramica (Artigianato): proroga della disciplina dell'apprendistato
In data 30 settembre 2014 tra Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Chimica, Gomma Plastica e Vetro, Confartigianato Associazione Ceramisti, Casartigiani, CLAAI e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil è stato sottoscritto un accordo per la proroga al 31 ottobre 2014 della disciplina transitoria dei contratti di apprendistato prevista dall'Accordo interconfederale del 3 maggio 2012.

Rideterminato dall'ENPACL il contributo di maternità per il 2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2014 è stata pubblicato un comunicato che annuncia che, con nota ministeriale n.36/0013057/MA004.A007/CONS-L-51 del 24 settembre 2014, è stata approvata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la delibera n. 105/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 23 luglio 2014, concernente la rideterminazione del contributo di maternità per l'anno 2014, fissandolo in € 95,00.